«L'imputato assente rimesso in termini per impugnare la sentenza di primo grado ha diritto ad una integrale rinnovazione istruttoria, non rilevando la valutazione del giudice di appello circa la sua necessità; tuttavia, il principio costituzionale del diritto ad una breve durata del processo impone che la rinnovazione istruttoria venga circoscritta al solo esercizio dei diritti che l'imputato avrebbe potuto esercitare se avesse partecipato al giudizio di primo grado».
Cass. pen., sez I, ud. 21 settembre 2023 (dep. 12 dicembre 2023), n. 49347