L’art. 545, comma 8, c.p.c. limita la quota passibile di pignoramento per le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione e di indennità, compreso il reddito di cittadinanza.
Cass. pen., sez. III, ud. 2 marzo 2023 (dep. 6 aprile 2023), n. 14584