Continuatio iudicii per i giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta dopo l’entrata in vigore della riforma.
Per le Sezioni Unite, l'art. 573, comma 1-bis, c.p.p. si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente a giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione.
Cass. pen., sez. Unite, ud. 25 maggio 2023 (dep. 21 settembre 2023), n. 38481