L'art. 34-bis, comma 6, prevede la possibilità per l'imprenditore di sottoporsi volontariamente alla misura del controllo giudiziario sulla base degli stessi presupposti previsti dal comma 1, consistenti nell'accertamento della occasionalità dell'infiltrazione mafiosa che permette il recupero dell'azienda al circuito imprenditoriale sano in virtù della valutazione esperita dal giudice della prevenzione.
Cass. pen., sez I, ud. 15 settembre 2023 (dep. 9 ottobre 2023), n. 40920