L’applicazione della circostanza aggravante per l’associazione armata non può prescindere dall’attenta disamina dei profili psicologici in capo all’intraneus; l’accertamento sulla consapevolezza dell’associato in ordine alla disponibilità del clan di armi e munizioni non può rimanere affidata a massime d’esperienza storico-criminali a carattere presuntivo.
Cass. pen., sez. I, ud. 4 luglio 2023 (dep. 6 settembre 2023), n. 36864