Ai fini della configurabilità del reato previsto all'art. 624-bis c.p., integra la nozione di privata dimora il locale che, seppure non abitato, debba ritenersi adibito a deposito di effetti personali e quindi allo svolgimento di un atto della vita privata, non aperto al pubblico e con accesso precluso a terzi da una serratura (in applicazione del principio, è stata riconosciuta la sussistenza del delitto in relazione a un furto di una pianola e materiale fotografico, commesso all'interno di una cantina).
Cass. pen., sez IV, ud. 29 novembre 2023 (dep. 29 dicembre 2023), n. 51596