È configurabile il delitto di truffa, quando la condotta omissiva della vittima, determinata dal comportamento ingannevole dell’imputato consulente, porti ad una gestione in perdita dei propri investimenti, sulla scorta del fatto che all’investitore venga data una rappresentazione diversa ed erronea, di incremento degli investimenti stessi, attraverso una artificiosa documentazione contabile appositamente creata.
Cass. pen., sez. V, ud. 11 maggio 2023 (dep. 1 agosto 2023), n. 33796