Così si è espressa la Corte Costituzionale con sentenza n. 217/2023, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, quinto comma, del codice penale, nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante prevista dall’art. 89 c.p., allorché concorra con l’aggravante di cui al terzo comma, numero 3-bis), dello stesso art. 628.
Corte Cost., sent., 11 dicembre 2023, n. 217