I Giudici sottolineano che nei rapporti tra maggiorenni il consenso agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell’intero rapporto, senza soluzione di continuità. Ciò significa che è violenza sessuale la prosecuzione del rapporto nel caso in cui, successivamente a un consenso originariamente prestato, intervenga in itinere una manifestazione di dissenso, anche non esplicita, ma per fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà alla continuazione della congiunzione carnale.
Cass. pen., sez. III, ud. 30 maggio 2023 (dep. 20 giugno 2023), n. 26497